Lo statuto è stato approvato con il D.P.R.  17 aprile 1990

FINI e COSTITUZIONE

ART.1
La Società Medica Chirurgica, con sede in Bologna — istituita nell’anno 1802, ricostituita nell’anno 1823, eretta in Ente Morale con D.R. dell’11 giugno 1891 (G.U. n. 171 del 23/7/1891) — ha per scopo lo studio ed il progresso della medicina, della chirurgia e delle scienze affini.
ART.2

Ad ottenere detto fine la Società:

  1. tiene adunanze scientifiche ed amministrative;

  2. pubblica un periodico sociale “Bullettino delle Scienze Mediche”, nel quale, oltre agli atti della Società, sono stampate dissertazioni originali, comunicazioni, relazioni lette alla Società dalle Commissioni, nonché articoli bibliografici, riviste, ecc.;

  3. si fa promotrice di pubbliche conferenze nell’interesse della scienza e della pratica medica;

  4. ha una biblioteca propria;

  5. conferisce premi per concorso;

  6. assegna attestati d’onore.

ART.3 Membri della Società
I membri della Società sono ripartiti nelle seguenti categorie:

  1. Soci Ordinari

  2. Soci Aggregati

  3. Soci Corrispondenti Italiani

  4. Soci Corrispondenti Esteri

  5. Soci Onorari. Il titolo è conferito a quei Soci Ordinari che si sono resi benemeriti verso di essa per importanti vantaggi arrecatile, che abbiano acquisito celebrità per le proprie opere scientifiche, che abbiano retto la presidenza cd infine ai Soci che abbiano conservato la iscrizione ininterrottamente per 50 anni. Ai Soci Onorari è consentito l’esonero della quota associativa annuale pur conservando tutti i diritti dei Soci Ordinari.

  6. Soci Emeriti; categoria alla quale la Società può trasferire quei Soci Ordinari che, per motivi di salute o per tarda età, non possono partecipare alle attività della Società stessa. Essi conservano gli onori e le prerogative dei Soci Ordinari.

ART.4 Soci Ordinari

I Soci Ordinari sono scelti tra cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria o scienze biologiche che, per la loro attuale residenza, possono attivamente collaborare alla vita della Società. Essi possono, a loro richiesta, mantenere tale qualifica anche cambiando residenza.

Per essere proposti Soci Ordinari occorre possedere almeno uno dei seguenti titoli:

  • insegnamento ufficiale universitario;
  • direzione di strutture sanitarie, cliniche o biologiche;
  • aver prestato per almeno sei anni un reale servizio di assistente o, per quattro anni, di aiuto in cliniche, ospedali o istituti sanitari in genere. Tali periodi sono ridotti alla metà quando si tratti di posti coperti in seguito a regolare concorso.

Possono inoltre essere proposti Soci Ordinari quei laureati da almeno cinque anni che abbiano comunque dimostrato con la loro attività scientifica e pratica di poter contribuire al progresso delle scienze mediche.

ART. 5 – Soci Aggregati

Possono essere nominati Soci Aggregati quei laureati che, a giudizio della Commissione nominata secondo l’art. 20 del presente Statuto, per i titoli, la residenza ed i requisiti appaiano in grado di collaborare attivamente ai lavori della Società.

I Soci Aggregati possono diventare Ordinari, dietro domanda o d’ufficio, quando siano venuti in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo precedente.

ART. 6 Soci Corrispondenti Italiani
I Soci Corrispondenti Italiani sono scelti fra le persone note per lavori pubblicati, per cariche od uffici coperti o per benemerenza verso la Società. Per la proposta e per la nomina loro valgono le medesime regole che per i Soci Ordinari.
ART. 7 Soci Corrispondenti Esteri
I Soci Corrispondenti Esteri — che non potranno superare la metà del numero dei Corrispondenti Italiani — sono scelti fra gli uomini benemeriti della scienza e celebri, dimoranti fuori d’Italia. Vengono proposti dalla Presidenza e possono essere nominati o per acclamazione oppure secondo le norme stabilite per le nomine dei Soci delle altre categorie. Ogni Socio ha facoltà di farsi iniziatore presso il Presidente ditali proposte.
ART.8 Nomina Soci - Procedura

Tutti i Soci sono nominati secondo la procedura stabilita dagli art. 18, 19 e 20 del presente Statuto.

La nomina dei Soci Ordinari, dei Corrispondenti Italiani e dei Corrispondenti Esteri ha però, corso solamente dopo l’assenso del Ministero dei Beni Culturali.

ART.9 Consiglio Direttivo

La Società è retta da un Consiglio Direttivo composto di:

 

  • un Presidente;

  • un VicePresidente;

  • un Segretario;

  • un ViceSegretario;

  • un Direttore della Biblioteca;

  • un Amministratore;

  • un Direttore del periodico sociale.

 

A tutte queste cariche possono essere nominati i Soci Onorari ed Ordinari.

ART.10 Consiglio Direttivo - Nomina

Il Presidente cd il VicePresidente sono nominati dall’Assemblea secondo i dettami degli art. 18 e 21, ma la loro nomina ha corso solamente dopo l’assenso del Ministero dei Beni Culturali.

Il Segretario, il ViceSegretario, il Direttore della Biblioteca, l’Amministratore e il Direttore del periodico sociale sono nominati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere confermati

ART.11 Commissione Amministrativa
Il Presidente, il VicePresidente, il Segretario, l’Amministratore, il Direttore del periodico sociale, il Direttore della Biblioteca costituiscono la Commissione Amministrativa la quale esercita la ordinaria amministrazione della Società.
ART.12 Revisori dei Conti

Per l’anno finanziario l’Assemblea nomina tra i suoi membri cinque Revisori dei Conti dei quali tre effettivi e due supplenti.

I Revisori dei Conti riferiscono per iscritto all’Assemblea sull’andamento dell’amministrazione.

ATTRIBUZIONI

ART.13 Presidente

Il Presidente è a capo della Società e la rappresenta come corpo scientifico e morale, nonché negli affari economici; convoca e presiede le adunanze, le commissioni, ecc.

Egli nomina tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal VicePresidente; in mancanza di questo è sostituito dal Socio Ordinario più anziano di nomina.

.

ART. 14 Segretario e Vice-Segretario

Il Segretario è incaricato di seguire tutta la attività societaria ed in particolare la parte scientifica, tiene la corrispondenza ed il protocollo generale, stende i processi verbali.

Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario nelle diverse incombenze e ne fa le veci in sua assenza. In sua mancanza supplisce il Socio Ordinario di nomina più recente.

.

ART. 15 Direttore della Biblioteca

Il Direttore della Biblioteca ha la custodia della Biblioteca sociale ed è responsabile della osservanza delle disposizioni regolamentari. Coadiuvato da una Commissione speciale, cura gli acquisti dei libri, giornali e cambi, nonché il rispetto di eventuali convenzioni.

ART.16 Amministratore

L’Amministratore ha la gestione economica della Società che egli esercita in ottemperanza agli ordini della Commissione Amministrativa. Egli cura la riscossione delle entrate e l’erogazione delle uscite; compila il resoconto amministrativo dello stato attivo e passivo ed il preventivo delle rendite e delle spese. Tali rendiconti saranno sottoposti all’esame dei Revisori di cui all’art. 12.

ART. 17 Direttore del periodico sociale

Il Direttore del periodico sociale provvede, sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo, alla gestione editoriale della pubblicazione.

ART.18 - 28 - NOMINA DEI SOCI

Art 18

Le eventuali convocazioni per la nomina a cariche accademiche o di nuovi membri della Società si fanno una volta all’anno nel tempo che sarà stabilito dal regolamento.

Art 19

Le domande di nomina a Socio Ordinario e a Socio Aggregato, fatte per iscritto, dovranno indicare i titoli del candidato ed essere controfirmate da almeno due Soci Onorari od Ordinari proponenti.

Art 20

Per la scelta dei nuovi Soci la Società nomina una Commissione di cinque membri la quale presenta un rapporto scritto sui titoli delle persone proposte. Le nomine si fanno in seduta amministrativa, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci Ordinari presenti.

Art 21

Le nomine del Presidente e del Vice Presidente si fanno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. Se alla prima votazione nessuno raggiunge la detta maggioranza, si ripete la votazione e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti.

Art 22

Ogni Socio Ordinario o Aggregato dovrà pagare una volta tanto una tassa di ammissione e, annualmente, una quota nella misura stabilita ogni anno dall’Assemblea nella discussione del conto preventivo.

Art 23

Il Socio Ordinario che trasferisce altrove la sua abituale residenza può essere passato, a sua richiesta o d’ufficio, nella categoria dei Soci Corrispondenti Italiani.

Art 24

Il Socio che, per l’articolo precedente, da Ordinario sia trasferito Corrispondente, riacquista il posto di Ordinario quando vengano meno le ragioni del trasferimento.

Art 25

Il Socio che si rende indegno della Società può essere in qualunque momento allontanato temporaneamente o definitivamente con delibera­zione motivata dell’Assemblea Generale.

Art 26

La Società indice concorsi a premi intestati al nome dei benemeriti:

prof. Giovanni Berti, sig.ra Emma Fabris nata Ughi, dott. Vincenzo Gaiani, dott. Gioacchino Malaguti, prof. Vittorio Putti, prof. Gaetano Sgarzi, prof. Francesco Schiassi.

Tali concorsi a premi sono regolati da statuti contenenti norme fissate dai singoli testatori e allegati al regolamento della Società in conformità alle disposizioni di legge.

Art 27

La Società distribuisce attestati d’onore a quelle persone che per studi e particolare valore nell’assistenza e nell’insegnamento, abbiano servito nobilmente al progresso delle scienze mediche ed alla loro applicazione al bene dell’umanità, oppure a quei membri della stessa Società che si siano resi in modo segnalato benemeriti.

Art 28

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero dei Beni Culturali un elenco dei premi da mettere a concorso o da conferirsi durante l’anno successivo.

Egli trasmette al Ministero le relazioni delle Commissioni giudicatrici.

ART.29 - 33 - ADUNANZE E SEDUTE

Art 29

La Società tiene adunanze scientifiche ed adunanze amministrative

Art 30

Le adunanze scientifiche si tengono periodicamente durante l’anno accademico. Esse sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Oggetto delle adunanze saranno comunicazioni e discussioni sopra argomenti pertinenti allo scibile medico. Il. Presidente regola le discussioni e propone variazioni all’ordine del giorno. È in facoltà del Presidente di ammettere alle adunanze estranei; essi, però, non possono, senza autorizzazione del Presidente leggere comunicazioni e partecipare alle discussioni.

Art 31

Le sedute amministrative sono destinate all’approvazione. del consun­tivo e preventivo sociale, alla scelta delle cariche, alla nomina dei nuovi Soci, alla lettura ed approvazione di rapporti delle Commissioni, al conferimento dei premi e degli attestati d’onore, a tutti gli oggetti riguardanti gli affari interni ed economici della Società, nonché a questioni proposte dalla Presidenza o da Soci in numero di dieci almeno. Ne saranno tenute due d’obbligo ogni anno ed altre, straordinarie, ove il bisogno lo richieda. Hanno diritto di intervenire i Soci Onorari e gli Ordinari ed alla prima convocazione, per la validità, necessita l’intervento della metà almeno dei Soci Ordinari. Le sedute di seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art 32

Le proposte di modificazione del presente Statuto possono essere fatte dal Consiglio Direttivo o richieste per iscritto da dieci Soci. Devono essere discusse in seduta amministrativa e per essere adottate devono ottenere almeno due terzi dei voti dei Soci presenti. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento all’ art. 8 delle Disposizioni di Attuazione del Codice civile.

Art 33

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Quando però si tratta di nomine di persone può essere adottato lo scrutinio segreto.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 34

Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio devono essere impiegate in titoli dello Stato clic verranno messi in Certificati di Deposito della Cassa di Risparmio in Bologna, intestati alla Società.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Società devono essere depositate nel conto corrente postale intestato alla Società stessa.

ART. 35

Non oltre la fine del mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero dei Beni Culturali una relazione sull’attività svolta dalla Società nell’anno precedente.

.